Infrazione dell’accordo di non concorrenza
INFRAZIONE DI ACCORDI POST-OCCUPAZIONALI
Indagini volte a richiedere un risarcimento per violazioni di natura contrattuale.
Per ridurre il rischio di pratiche concorrenziali da parte di ex collaboratori, il datore di lavoro può stipulare un patto di non concorrenza. Questo strumento, distinto dall’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., può essere sottoscritto all’avvio, durante o alla conclusione del rapporto di lavoro.
L’articolo 2105 del Codice Civile impone al dipendente di non svolgere attività in concorrenza con l’azienda, né direttamente né tramite terzi, e vieta la diffusione o l’utilizzo di informazioni riservate inerenti processi produttivi o asset organizzativi, se tali condotte arrecano danno al datore.
Anche senza un contratto specifico, la legge protegge l’impresa da azioni scorrette di ex dipendenti che decidano di collaborare con realtà concorrenti dopo la cessazione del rapporto professionale.
Il patto di non concorrenza ha durata massima di cinque anni, entra in vigore con la chiusura del contratto e prevede un corrispettivo economico per il lavoratore. Se in questo periodo l’ex collaboratore divulga informazioni strategiche, tecniche o gestionali, l’azienda può avviare indagini e richiedere un risarcimento per mancato rispetto dell’accordo.
INDAGINI SU VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA
L’attività del nostro team permette di raccogliere prove concrete su condotte concorrenziali poste in essere da ex dipendenti, con lo scopo di fermare tempestivamente i comportamenti lesivi e ottenere un risarcimento adeguato.
ESEMPI RICORRENTI DI INFRAZIONE DEL PATTO
– Divulgazione di dati aziendali o di informazioni riservate
– Utilizzo indebito di brevetti, strumenti o tecnologie proprietarie
– Trasmissione a terzi di procedure interne o metodologie operative